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Riparazione citofono e divisione spese

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Riparazione citofono e divisione spese

CITOFONO GUASTO, COME SI RIPARTISCONO LE SPESE?

Situazione poco frequente ma che mi si è proposta durante l’amministrazione dei miei condomini è quella della riparazione delle citofono guasto.

COME SI DIVIDONO LE SPESE DEL CITOFONO GUASTO?

Innanzitutto di solito accerto che non ci sia un responsabile del guasto del citofono perché se ci fosse sarebbe lui tenuto alla riparazione del danno causato in qualità di responsabile civile.

Ad ogni modo, messa da parte questa rara ipotesi (i danneggianti sono sempre ignoti), è necessario precisare che possono verificarsi casi in cui all’interno del condominio ogni abitazione abbia una propria pulsantiera collegata in modo diretto ed esclusivo alla relativa unità immobiliare. In questa ipotesi il citofono si considera di proprietà individuale e privata del singolo condomino che sopporterà integralmente tutte le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni.

E NEL CASO DI CITOFONO A PULSANTIERA COMUNE?

Nell’ipotesi in cui si abbia il più diffuso citofono con pulsantiera comune a tutto il condominio, allora saremo di fronte ad un bene comune e tutti i condomini. In questo caso spesso ci si divide sulla modalità di ripartizione della spesa.

Infatti esiste una sentenza di Tribunale abbastanza datata che sostiene che le spese di riparazione del citofono debba avvenire in parti uguali, in quanto vi è un uso identico da parte di tutti i condomini.
Personalmente non seguo questo orientamento, ritenendo bensì che la spesa si debba sostenere in base ai millesimi di proprietà, così come stabilito nel codice civile.

Ammetto che la sentenza a cui facevo riferimento non contribuisca a chiarire l’argomento e spesso è fonte di equivoci, tuttavia rappresenta una pronuncia troppo datata ed anteriore alla riforma del condominio.

IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE PUO’ STABILIRE DIVERSAMENTE?

Certo! La solita eccezione è rappresentata dal regolamento condominiale il quale se contrattuale (approvato all’unanimità dai condomini o predisposto dal costruttore ed accettato al momento del rogito dal condomino) potrebbe disciplinare in modo diverso la ripartizione delle spese riferibili al citofono.

I Tribunali considerano parte comune il quadro del citofono con la pulsantiera e l’impianto sino alla diramazione delle singole unità immobiliari (ripartizione spese per millesimi di proprietà), invece la diramazione dell’impianto alla singola unità abitativa con l’apparecchio interno si ritengono proprietà privata (spese a carico del condomino).

L’amministratore competente sa valutare la situazione e consigliare soluzioni prudenti e possibilmente a costo zero

Amm. Di Bari

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